Tasso alcolemico: limiti e sanzioni imposti dal Codice della Strada
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Direttore: Alessandro Plateroti

Tasso alcolemico: limiti e sanzioni imposti dal Codice della Strada

Tasso Alcolemico

Il tasso alcolemico è il parametro che determina lo stato di ebbrezza di chi guida: l’infrazione del limite imposto dalla legge comporta sanzioni di tipo amministrativo.

Il tasso alcolemico è la concentrazione – espressa in grammi per litro – di etanolo (ovvero di alcool) presente nel sangue. Nell’ambito del Codice della Strada, rappresenta il parametro mediante il quale si stabilisce se chi si trova alla guida è in stato di ebbrezza alcolica oppure no, in base a limiti ben precisi. L’Articolo 186 del codice stradale (“Guida sotto l’influenza di alcool”), sostituito integralmente dall’articolo 5 del decreto-legge n. 151/2003, poi convertito nella legge n. 214 del primo agosto 2003, definisce il reato di ‘guida in stato di ebbrezza‘ (“È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche“) stabilendo le sanzioni destinate ai trasgressori.

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Il limite del tasso alcolemico e l’accertamento alcolimetrico

Il limite entro il quale è possibile guidare senza incorrere nel reato di guida in stato di ebbrezza è di 0.5 grammi per litro. Pertanto, in genere, mettersi alla guida dopo aver bevuto non è proibito: ciò che viene punito, infatti, non è l’uso in sé di sostanze alcoliche quanto piuttosto l’abuso. Esistono però alcune categorie che fanno eccezione per le quali è vietato mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche. Il tasso alcolemico per neopatentati, minori di 21 anniconducenti professionali (ferrotranvieri, tassisti, autisti di camion e autoarticolati etc.) deve essere pari a zero.

L’accertamento del tasso alcolemico (noto anche come ‘alcol test’) viene effettuato in genere mediante l’utilizzo di uno strumento – denominato ‘etilometro‘ – che quantifica la presenza di alcool nell’aria aspirata (laddove la legge prevede che le forze di polizia possano sottoporre il conducente “nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili“)

La procedura di accertamento mediante etilometro prevede due misurazioni, effettuate a cinque minuti di distanza l’una dall’altra. Come si legge sul sito ufficiale dell’ACI, “il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico è reato ed è punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente di guida, con le stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l“.

Tasso Alcolemico
Fonte immagine: https://www.flickr.com/photos/ravennanotizie/8190521610

Le sanzioni per tasso alcolemico oltre il limite

Le sanzioni comminate a chi viene sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello imposto dalla legge variano a seconda della ‘gravità’ del reato, ovvero sono determinate in base al tasso di alcool registrato al momento dell’accertamento. Nello specifico:

  • multa da 532 a 2.127 euro e sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi in caso di accertamento di tasso alcolemico compreso tra 0.5 e 0.8 g/l; se il reato viene commesso per più di una volta nello stesso anno, il periodo di sospensione della patente va da uno a sei mesi
  • multa da 800 a 3.200 euro, sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno e arresto fino a sei mesi in caso di accertamento di tasso alcolemico compreso tra 0.8 e 1.5 g/l. (cui si aggiunge l’obbligo da parte del Prefetto di sottoporsi a visita medica, da effettuare entro sessanta giorni; il Prefetto può anche disporre la sospensione in via cautelare della patente fino all’ottenimento dell’esito della visita).
  • multa da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a un anno, sospensione della patente da uno a due anni, sequestro del veicolo e confisca. Il Codice della Strada stabilisce inoltre che “la patente di guida è sempre revocata. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato“.

La revoca della patente si attua, sempre, nei seguenti casi:

  • quando il trasgressore è un conducente di autobus o di veicoli destinati al trasporto merci (la cui massa complessiva a pieno carico supera le 3.5 tonnellate);
  • in caso di recidività biennale, ovvero quando il reato viene sanzionato due volte nell’arco di due anni;
  • quando il conducente, per il quale è stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l, ha provocato un incidente.

La guida in stato di ebbrezza comporta anche la decurtazione di 5 punti dalla patente (10, nel caso in cui il trasgressore sia neopatentato). La pena pecuniaria e quella detentiva possono essere sostituite, se non c’è opposizione da parte dell’imputato, dallo svolgimento di lavori socialmente utili, ovvero un’attività non retribuita svolta a favore della collettività “da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze“.

La durata del lavoro di pubblica utilità è la stessa della pena detentiva mentre quella pecuniaria viene convertita calcolando 250 euro per ogni giorno di lavoro. Se questo viene svolto positivamente, il giudice – in una nuova udienza – dichiara estinto il reato e revoca la confisca del veicolo. È possibile sostituire la pena con lavori di pubblica utilità soltanto una volta.

Sanzioni per incidente tasso alcolemico oltre il limite

In caso di incidente, quando sussistono buoni motivi per ritenere che il conducente del veicolo si trovasse alla guida in stato di ebbrezza, la legge consente agli organi di Polizia stradale di “effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento“. In tal caso, l’accertamento viene effettuato dalle strutture sanitarie, che rilasciano alla Polizia la certificazione relativa, comprensiva della diagnosi delle lesioni riportate dal conducente coinvolto nell’incidente. Se dagli accertamenti risulta un tasso alcolemico superiore al limite consentito, scattano le pene previste per la guida in stato di ebbrezza.

In caso di incidente provocato da un conducente in stato di ebbrezza, il Codice della Strada prevede che le sanzioni (indicate dall’Articolo 186 al comma 2 e dall’Articolo 186-bis al comma 3) vengano raddoppiate e che il veicolo venga sottoposto a fermo amministrativo per 180 giorni, fatta eccezione se il veicolo è di proprietà di un soggetto estraneo all’incidente. Se chi ha provocato l’incidente presenta un tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l, la patente di guida viene revocata.

Fonte immagine: https://www.flickr.com/photos/claudiosoavi/4699776589/sizes/l

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ultimo aggiornamento: 20 Aprile 2018 16:30

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